La legge sulla pubblica sicurezza vieta il mestiere di ciarlatano, individuando sotto tale definizione “gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette e specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”. Tuttavia, secondo il Tar di Palermo, l’attività di cartomante deve essere sanzionata “solo quando, a seguito di un’approfondita analisi della fattispecie concreta, costituisce manifestazione di vera e propria ciarlataneria e tale è ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità od a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio”. Ragion per cui, nota Leggi Oggi, uno ’studio’ di cartomante chiuso quindici anni fa dalla questura potrà riaprire i battenti.
Raffaele Carcano